TESTO INTERVENTO GRIMALDI - INCONTRO MOBBING
Vorrei, innanzitutto, chiarire il perché ho scelto, per questo incontro dedicato al Rispetto delle donne, di parlare del mobbing familiare e coniugale, fenomeno purtroppo in forte espansione nel nostro Paese ma che, nello stesso tempo, risulta ancora tanto inesplorato sia dalla dottrina, ma soprattutto dalla giurisprudenza (sono davvero pochi i casi su cui ci sono state pronunce!).
Nasce dalla lettura di alcune indagini statistiche europee che confermano i dati forniti ogni anno dai centri antiviolenza italiani dai quali emerge che la violenza contro le donne è:
- esercitata spesso dagli uomini;
- proviene da persone conosciute dalle donne vittime e non da sconosciuti;
- interessa tutte le classi sociali, età, scolarizzazione (si pensi che solo il 2% delle vittime NON HA ALCUN TITOLO. Infatti, può ben affermarsi che la scolarità delle donne che vengono costantemente accolte dai Centri Antiviolenza è medio-alta);
- e, soprattutto, si tratta di un fenomeno esteso: si pensi che 1 donna su 4 risulta maltrattata psicologicamente dal partner o da un ex.
Il primo passo importante in tale contesto è stato compiuto dal legislatore con la recente legge 154/2001, in tema di ordini di protezione contro i maltrattamenti in famiglia che ha, per la prima volta, codificato il concetto di violenza morale o abuso psicologico dando nuovo impulso e nuove prospettive, anche nel campo del diritto, allo studio di tali fenomeni e della loro rilevanza penale e civile; la legge 154/2001 ha aperto, possiamo dire, una finestra sulla realtà sommersa delle “violenze non visibili”, quelle cioè non fatte di prove documentali o di perizie psichiatrico-forensi, ma non per questo meno gravi o meno pericolose. Ci sono, infatti, parole, azioni, comportamenti che nessuna legge punisce (o che almeno fino ad oggi sia riuscita a punire), ma che possono risultare spesso ancora più minanti di una ecchimosi o di uno sfregio, perché feriscono in modo indelebile la coscienza.
Il significato di mobbing. Etimologicamente la parola mobbing deriva dall’inglese “To mob” che significa aggredire, attaccare, ecc.
Storicamente, risulterebbe spettare alla Svezia il primato di aver studiato per prima il problema del mobbing relativamente al Diritto del Lavoro. Infatti, il Prof. Heinz Leymann dal 1980 ha promosso lo studio di questo fenomeno sotto un’ottica psicologica proiettata nei rapporti di lavoro. In Italia, invece, il fenomeno è studiato presso la Clinica del Lavoro di Milano sotto la Direzione del dott. Renato Gilioli.
Anche se alcuni studiosi del Mobbing limitato all’ ambito lavorativo, senza alcuna motivazione giustificata, affermano l’inesistenza di un Mobbing Familiare e Coniugale, le ricerche ad oggi condotte e ancora in itinere dimostrano come, proprio in ambito domestico, il fenomeno sia forte e presente, tanto da aver dato vita ad un nuovo settore di ricerca della Criminologia che è quello della Criminologia familiare che tratta appunto i casi di violenza familiare.
La struttura del mobbing. Gli elementi del mobbing. Per parlare di mobbing è necessario che l’atto lesivo, inteso quale vessazione e violenza, sia rappresentato da una persecuzione sistematica, duratura ed intensa. E’ indispensabile che si verifichi una ripetitività delle vessazioni.
Si ha il mobbing ogni qual volta un coniuge eserciti con ripetitività sull’altro coniuge delle violenze anche sottili e di natura psicologica tali da prevaricare l’altro e farlo sentire inferiore, demotivato, con attacchi di disistima che, a medio-lungo termine, provocano dei veri malesseri quali crisi d’ansia, disturbi psicosomatici gastrointestinali depressivi, attacchi di panico.
E’ chiaro che, per valere in giudizio i danni derivanti da questa reiterata attività persecutoria – tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza – si deve dimostrare la sussistenza di un “nesso causale tra il mobbing ed il pregiudizio psico fisico subito”. Prova di certo non facile!
Non sempre tali comportamenti degenerano infatti nell’illecito, anzi spesso è proprio il carattere subdolo di tali vessazioni a renderne difficile la riconoscibilità e quindi la punibilità.
Secondo i più recenti studi di medicina legale, per concretizzarsi in una lesione dannosa per la salute del soggetto leso, le azioni tese a una subdola e spesso silente “persecuzione” del mobber devono ripetersi almeno per sei mesi consecutivi.
Non c’è dubbio che le donne siano vittima del mobbing molto più spesso degli uomini: in molti studi i dati statistici registrano quasi il 70% delle vittime del mobbing tra le donne. Perché questo? Pur non essendo le donne per niente il c.d. “sesso debole”, hanno quasi sempre lo svantaggio del carico familiare, agiscono e reagiscono in modo diverso dagli uomini, tendono ad attribuire ogni colpa a se stesse e a restare silenziose. Sebbene quanto detto non sia certo la regola, proprio queste caratteristiche ne fanno le vittime ideali del mobbing familiare o coniugale.
Studi autorevoli hanno delimitato con accuratezza le componenti di questo fenomeno, indicandone ben 45 manifestazioni. Essi parlano di mobbing quando ci si trova di fronte ai seguenti aspetti più significativi:
- attacchi alla comunicazione;
- attacchi ai rapporti sociali;
- attacchi alla posizione sociale;
- attacchi alla qualità della vita professionale e privata;
- attacchi alla salute.
E’ possibile individuare tre tipologie diverse ma correlate di mobbing in famiglia e precisamente:
- MOBBING CONIUGALE: si verificano frequenti comportamenti finalizzati alla delegittimazione del coniuge e alla estromissione di questo dai processi decisionali riguardanti la famiglia o la prole. In alcuni casi si arriva a mettere in atto vere e proprie strategie persecutorie nei confronti dell’altro coniuge allo scopo di costringerlo a lasciare la casa coniugale o ad acconsentire ad una separazione consensuale pur di chiudere rapporti coniugali conflittuali. Tale condotta, come già precisato, deve essere ripetuta nel tempo e solitamente si traduce in insulti, provocazioni, rifiuto di collaborazione, imposizione della propria volontà, critiche continue o assoluta indifferenza nei confronti dei bisogni dell’altro. La reazione del coniuge-vittima è spesso un distacco emozionale, una perdita della propria autostima e della propria fiducia, fino alla presa d’atto dell’impossibilità di prosecuzione della convivenza.
- MOBBING FAMILIARE: spesso rappresenta la logica evoluzione del mobbing coniugale, quando questo è causa di separazione o divorzio. Si attua all’interno della coppia genitoriale. Una delle manifestazioni più diffuse del mobbing familiare è l’attuazione di una vera e propria campagna denigratoria contro l’altro genitore, non solo davanti ad amici e parenti, ma anche e soprattutto nei confronti del proprio figlio. A tale diffamazione si accompagna spesso il sabotaggio degli incontri tra genitore e figlio. Nei casi estremi possono aversi due esiti: la Sindrome di Alienazione Genitoriale, vale a dire la piena adesione e partecipazione del figlio alla campagna denigratoria contro il genitore mobbizzato oppure la spontanea rinuncia ad esercitare il proprio ruolo da parte del genitore vessato che non ha più la forza e la voglia di combattere una battaglia infinita. E qui si passa dal fenomeno mobbing allo STALKING (perseguitare!).
- MOBBING INDIRETTO O DOPPIO MOBBING: si ha nel caso in cui il licenziamento di uno dei coniugi fa si che questi riversi le proprie frustrazioni nell’ambito familiare tale da rendere intollerabile la convivenza. Precisamente si riferisce agli effetti del mobbing subiti da un lavoratore sul posto di lavoro che si ripercuotono violentemente sui rapporti coniugali e familiari.
Qual è il primo passo per uscire dalla violenza? La DENUNCIA
Innanzitutto bisogna prendere consapevolezza che si sta subendo un processo di molestia da parte del mobber che consiste nell’addossare tutte le responsabilità del conflitto coniugale o familiare alla vittima.
Chi subisce uno di questi soprusi può sporgere denuncia con l’assistenza di un legale, che depositerà un atto di querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale. In alternativa, la vittima può sporgere personalmente denuncia, presentando querela in qualsiasi ufficio dei Carabinieri, Polizia o direttamente al giudice competente. Con la denuncia si apre un procedimento giudiziario penale finalizzato ad accertare la responsabilità dell’autore della violenza. E qui ci si potrà affidare alle recenti previsioni legislative della legge 154/2001.
L’abuso psicologico, come già detto, è più difficile da provare perché non lascia tracce immediatamente visibili e riconoscibili, non si risolve in un unico episodio ma si protrae spesso per anni, tra le mura domestiche, al riparo da occhi ed orecchie di chi potrebbe confermarlo. In questi casi è importante che ci siano testimoni, meglio se estranei al nucleo familiare. E’ essenziale, ai fini del processo, procurarsi certificati medici che documentino, di volta in volta, i disagi psichici della vittima, le cure seguite e quelle da intraprendere. Può essere utile la relazione più approfondita di un medico specialistico (es. uno psichiatra) che, dopo aver esaminato la vittima, descriva i danni psicologici derivanti dal trauma psichico legato al comportamento dell’aggressore. L’aggredito avrà così un documento che “fotografa” la sua situazione e che potrebbe essere presentato, considerati i tempi del processo, anche anni dopo le violenze. Il giudice, per accertare le condizioni della vittima (riferite nella relazione di parte) e meglio definire la responsabilità del colpevole, può nominare propri consulenti tecnici d’ufficio: psichiatri o psicologi, che hanno l’incarico di svolgere un’indagine finalizzata ad accertare se e come sia avvenuta violenza e quale sia l’entità dell’eventuale trauma psicologico.
Che tipo di danno è configurabile per la vittima di mobbing? Egli può subire un danno patrimoniale (nel duplice aspetto danno emergente e del lucro cessante) e/o non patrimoniale. In quest’ultimo, occorre meglio specificare ed individuare i concetti di danno biologico e di danno esistenziale. Il danno biologico è una creazione della giurisprudenza, che per molto tempo ha rappresentato una sorta di ampio “contenitore” in cui si facevano confluire tutte le lesioni a diritti fondamentali della persona non facilmente qualificabili. Tale tendenza espansiva della categoria del danno biologico era resa possibile dalla assenza di una definizione normativa che ne stabilisse in maniera rigida i confini. Ma, ad oggi, il danno biologico risulta circoscritto alle sole lesioni dell’integrità psico-fisica che siano suscettibili di valutazione medico legale della persona (d.lgs 38/00 in ambito di tutela INAIL e la legge 57/2001, in tema di circolazione dei veicoli).
L’intervento del legislatore ha dunque portato la dottrina e la giurisprudenza a predisporre e ad estendere la categoria del cd. danno esistenziale, destinato a comprendere tutte le manifestazioni lesive che in passato venivano qualificate come danno biologico.
Pertanto, qualora la condotta di mobbing avrà prodotto una lesione all’integrità psico fisica della persona suscettibile di valutazione medico legale (ad esempio un grave e patologico stato depressivo), il danno da prendere in considerazione sarà quello cd. biologico; ma se la condotta lesiva avrà colpito anche diritti costituzionalmente protetti, ad esempio la dignità, il danno sarà anche o esclusivamente esistenziale.
La vittima, pertanto, non è costretta a dimostrare di aver riportato una sindrome patologica, essendo sufficiente dimostrare la ricorrenza di una condotta illecita lesiva dei suoi diritti fondamentali ed inviolabili. Il danno risarcibile potrà pertanto essere patrimoniale, biologico, esistenziale e ovviamente anche morale, nell’ipotesi in cui nella condotta mobbizzante siano rinvenibili comportamenti penalmente rilevanti. Il tutto, tenendo conto del fatto che spesso il danno biologico è “doppio”, in considerazione delle conseguenze che il mobbing provoca anche sui minori. In particolare, dai dati sulle separazioni tra coniugi è emerso che quando una donna subisce violenza dall’ex, anche i figli spesso ne vengono coinvolti e , come risulta ormai da numerose esperienze di ricerca, il peso della violenza cd assistita, se di certo non deve diventare una profezia negativa pesante come un destino inevitabile nel futuro del figlio, non può certo essere sottovalutato (perché un bimbo abusato psicologicamente, sarà con molta probabilità a sua volta un adulto abusante).
Potrebbe essere preso, a mio avviso, in considerazione, sicuramente con le dovute perplessità e riserve, l’ipotesi di sanzionare il mobbing familiare come reato contro la persona.
Concludendo, il mobbing familiare e coniugale rappresentano un grave problema sociale che va affrontato. Il fatto che l’abuso psicologico sia difficilmente documentabile, non deve impedire ma anzi deve agevolare la ricerca e il dibattito scientifico a tutti i livelli: giudiziario, sociale, clinico e culturale; così facendo si agevolerà una presa di coscienza di tutti gli operatori del settore, ma anche della possibilità per le vittime stesse di acquisire consapevolezza della loro situazione e, magari trovare il coraggio di denunciare.
- Autore: Tilde Maisto
- Articolo tratto da: www.cancelloedarnonenews.com su gentile concessione dell'Autore.
